Statuto

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STATUTO

(Assemblea del 19/12/2019)

Art. 1 - Costituzione e denominazione
E’ costituita un’Associazione denominata “Cassa Mutualistica Interaziendale” di seguito denominata più brevemente Cassa.
L’Associazione è costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile.
La durata dell’Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art. 2 - Sede
La Cassa ha sede in Milano, Viale San Gimignano, 30/32. Eventuali variazioni della sede sociale nell’ambito del Comune di Milano potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Scopo
La Cassa ha lo scopo di attuare, senza finalità di lucro, forme di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale a favore dei lavoratori dipendenti o in quiescenza, dei soci lavoratori, dei collaboratori e dei lavoratori parasubordinati di imprese in qualsivoglia forma costituite sia pubbliche che private, delle società cooperative, delle associazioni o enti pubblici o privati.
Le assistenze possono essere prestate anche ai familiari dei lavoratori di cui sopra.
Le forme di assistenza attuabili potranno essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
a) l’erogazione di sussidi in caso di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente;
b) l’erogazione di sussidi e rimborsi in caso di spese sanitarie sostenute per la diagnosi, la cura, la prevenzione delle malattie e le conseguenze degli infortuni;
c) l’erogazione di sussidi e rimborsi in caso di gravidanza, parto e aborto;
d) l’erogazione di sussidi e rimborsi in caso di degenze ospedaliere;
e) L’erogazione di sussidi in caso di eventi particolari quali il matrimonio o la nascita di un figlio;
f) l’erogazione di sussidi rivolti alle famiglie di lavoratori che si trovino in stato di necessità per circostanze non dipendenti dal rapporto di lavoro;
g) l’erogazione di sussidi economici alle famiglie di lavoratori defunti;
h) l’erogazione di sussidi delle spese sanitarie finanziate con i premi di risultato (welfare aziendale) o con altre risorse aziendali consentite dalla legge.
    Per la realizzazione di quanto previsto nei punti precedenti del presente articolo, la Cassa potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente statuto. In particolare la Cassa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

    1. stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
    2. aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Cassa stessa;
    3. partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l’esplicazione di determinati servizi;
    4. istituire e gestire fondi integrativi sanitari ed altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla legge;
    5. stipulare convenzioni e accordi con aziende, associazioni, sindacati, gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
    6. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo
    sociale;
    7. aderire ad organismi associativi, di rappresentanza e sindacali a livello internazionale, nazionale o locale.

    Art. 4 - Soci
    I soci della Cassa si distinguono in:
    a) soci contrattuali;
    b) soci promotori.

    Sono soci promotori le società di mutuo soccorso, le associazioni, gli enti privi di fine di lucro ed aventi finalità assistenziali che aderiscono alla Cassa in conformità ai propri scopi statutari.
    L’ammissione del socio promotore è deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

    Sono soci contrattuali le imprese, ivi comprese le società cooperative, le associazioni e gli enti pubblici e privati che aderiscono alla Cassa allo scopo di attuare forme di assistenza sanitaria a favore dei propri dipendenti o collaboratori legati all’azienda da una forma contrattuale prevista dalla legge o dei dipendenti o collaboratori di enti o imprese ad essi associati.
    L’adesione alla Cassa avviene in seguito alla sottoscrizione di una convenzione di cui al successivo art.6. L’adesione ha validità dal giorno in cui viene sottoscritta la convenzione che deve essere successivamente deliberata dal Consiglio di amministrazione.
    Relativamente ai soci contrattuali la durata, il rinnovo e la facoltà di recesso, sono regolamentati dalla convenzione di cui al successivo art. 6, comma 2.

    Art. 5
    La qualità di socio si perde in seguito a recesso, in caso di esclusione che può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per mancato rispetto del presente Statuto o per morosità o per qualsiasi situazione od evento riguardante il socio, che pregiudichi gravemente gli interessi della Cassa, fermo comunque restando, per i soci contrattuali, l’obbligo della completa esecuzione degli impegni assunti dalla convenzione di cui al successivo articolo 6.
    Il recesso non ha efficacia finché il Consiglio di Amministrazione non abbia verificato la sussistenza della causa che legittima il recesso.
    L’esclusione, adeguatamente motivata, comporta l’immediata risoluzione della convenzione di cui all’articolo 6, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

    Art. 6 - Prestazioni assistenziali
    Le prestazioni sono quelle stabilite dai contratti, accordi o regolamenti che i singoli soci contrattuali adottano a favore dei propri dipendenti e/o collaboratori ovvero, nel caso di associazioni o altri enti, a favore dei dipendenti e/o collaboratori delle aziende ad essi aderenti.
    I rapporti operativi ed economici tra la Cassa e il singolo socio contrattuale sono regolamentati da una convenzione sottoscritta dalle parti nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto; gli oneri e la responsabilità gravanti sui soci contrattuali sono limitati a quanto previsto dalla convenzione stessa.
    Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di disciplinare in modo generale le differenti tipologie di prestazioni offerte dalla Cassa mediante l’adozione di uno o più Regolamenti.

    Art. 7 – Beneficiari
    I beneficiari sono i destinatari delle assistenze della Cassa. I nominativi dei beneficiari sono trasmessi dal socio contrattuale secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al precedente articolo 6.

    Art. 8 - Fondi
    La Cassa amministrerà un fondo dedicato per ogni socio contrattuale alimentato dai contributi sociali che i medesimi soci verseranno alla Cassa.
    Le norme che regolano la gestione dei fondi sono definite nelle singole convenzioni di cui al precedente art. 6, comma 2.

    Art. 9 – Finanziamento
    Il socio promotore è tenuto a corrispondere:

      a) un contributo una tantum al momento dell’adesione;
      b) la quota associativa.

    La misura del contributo una tantum e della quota associativa è fissata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
    I soci promotori possono fornire alla Cassa uno o più servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni a carico della Cassa stessa, secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.
    A seguito dell’adesione alla Cassa il socio contrattuale è tenuto a corrispondere:
    a) i contributi sociali, destinati a costituire e ad alimentare il fondo dedicato di cui al precedente articolo 8;
    b) una quota associativa.
    I contributi sociali e la quota associativa sono stabiliti e regolamentati dalla convenzione di cui al precedente art.6.

    Art. 10 - Gestione della Cassa

    La Cassa potrà gestire in proprio le prestazioni assistenziali di cui al precedente art. 6 ovvero potrà aderire ad organismi consortili o mutualistici per affidare a questi la gestione delle prestazioni assistenziali.
    Tale gestione potrà altresì essere affidata a uno o più soci di cui all’art. 4, comma 1 lettera
    a) (soci promotori), ai sensi del precedente articolo 9.
    In tal caso la Cassa potrà fornire al socio promotore personale e mezzi per l’esecuzione della gestione.

    Art. 11 - Assemblea
    Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione ha luogo a cura del Consiglio d’Amministrazione mediante pubblicazione sul sito web della Cassa almeno 10 giorni prima della adunanza dell’Assemblea.
    Il Consiglio d’Amministrazione può usare, in aggiunta a quanto sopra previsto, qualsiasi altra forma di pubblicità allo scopo di meglio diffondere tra i Soci l’avviso di convocazione dell’Assemblea.
    La seconda convocazione non può aver luogo se non sono trascorse almeno 24 ore dalla prima. Il giorno fissato per la seconda convocazione deve risultare nell’avviso concernente la prima convocazione.
    In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci, tutti gli Amministratori ed i componenti il Collegio dei Sindaci.

    Art. 12
    L’assemblea ordinaria:
    a) approva il rendiconto annuale;
    b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione la cui nomina non competa ai Soci promotori, nomina il Collegio dei Sindaci e il Presidente dei Sindaci;
    c)determina il compenso eventualmente dovuto agli Amministratori ed ai Sindaci. L’Assemblea in sede straordinaria decide sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento della Cassa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
    L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo che particolari esigenze richiedano la convocazione entro centottanta giorni.
    L’Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è convocata dal Consiglio d’Amministrazione quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dai Sindaci o da almeno un quinto dei soci.

    Art. 13
    Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci.
    Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio munito di delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di un altro Socio.

    Art. 14
    L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci.
    In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.
    L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti. L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai Soci presenti.

    Art. 15

    Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Presidente eletto dall’Assemblea che nomina un Segretario. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
    Il verbale dell’Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

    Art. 16 - Consiglio di Amministrazione
    Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri. L’Assemblea, all’atto della nomina determina il numero dei consiglieri, la maggioranza dei quali deve essere nominata dai soci promotori.
    Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

    Art. 17
    Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera o fax od e-mail, che dovrà pervenire ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno 48 ore prima dell’ora fissata per l’adunanza, ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.
    Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario che sarà nominato dal Presidente a inizio seduta.

    Art. 18
    Al Consiglio di Amministrazione spettano, oltre a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, i seguenti poteri:
    a) deliberare sull’ammissione, l’esclusione e il recesso dei soci;
    b) deliberare in merito alle convenzioni di cui all’articolo 6 del presente Statuto definendo l’entità dei contributi sociali e della quota associativa;
    c) predisporre, se necessario, uno o più regolamenti della Cassa, anche ai sensi del precedente articolo 6;
    d) stipulare ogni contratto o convenzione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
    e) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi;
    f) approvare il bilancio preventivo;
    g) definire la misura dei contributi una tantum e delle quote associative annue per i soci promotori;
    h) predisporre e presentare all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e dell’attività svolta;
    i) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti dal presente Statuto.

    Art. 19 - Presidente

    Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.
    Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

    Art. 20 - Collegio dei Sindaci
    Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
    Al Collegio spettano i compiti e i doveri previsti dall’art. 2403 del Codice Civile e seguenti nonché le funzioni di controllo contabile.
    I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

    Art. 21 Esercizio sociale
    L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

    Art. 22 - Entrate
    Le entrate della Cassa sono costituite da:
    a) i versamenti di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
    b) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrative;
    c) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati.

    Art. 23 – Erogazione delle prestazioni assistenziali
    Per l’erogazione delle prestazioni assistenziali la Cassa utilizza le contribuzioni ricevute dai soci contrattuali ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto.

    Art. 24 – Fondo comune
    Il fondo comune è costituito e alimentato tramite:
    a) le quote associative di cui all’articolo 9;
    b) il contributo una tantum di cui all’articolo 9;
    c) i contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
    d) qualsiasi altro provento comunque acquisito dalla Cassa ad eccezione dei contributi sociali di cui agli articoli 8 e 9.

    Le risorse del fondo comune rimangono a disposizione dell’organo di gestione per la copertura di ogni spesa ed onere, anche di natura fiscale.
    I soci non possono avanzare alcuna pretesa sulle somme di pertinenza del fondo comune.

    Art. 25 - Clausola arbitrale
    Qualsiasi controversia suscettibile di compromesso dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la associazione, dovrà - previo esperimento delle procedure preventive di legge - essere risolta da un arbitro o da un collegio arbitrale composto da tre membri.
    La parte che intende adire l'arbitrato ne deve dare comunicazione all'altra parte indicando se intende avvalersi di un arbitro unico; l'altra parte, nel termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione, può chiedere la nomina di un collegio arbitrale.
    La nomina dell'organo arbitrale è effettuata dal Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Lega delle Cooperative e Mutue di Milano entro quindici giorni dalla richiesta scritta fatta dalla parte più diligente; nel caso in cui il Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Lega delle Cooperative e Mutue di Milano non provveda nel termine predetto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano.
    Qualora si ottenga la nomina di un arbitro unico, la sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio di quest'ultimo; nel caso di nomina di un collegio arbitrale, gli arbitri come sopra nominati designeranno il presidente e la sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente stesso.
    L'arbitro unico dovrà decidere entro trenta giorni dalla notizia della propria nomina. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla notizia della nomina.
    L'arbitrato si svolgerà in via rituale secondo diritto e le relative determinazioni saranno vincolanti per le parti.
    Il lodo arbitrale determinerà come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato.
    Sono soggette alla predetta disciplina anche le controversie, suscettibili di compromesso, promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti.
    Per quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

    Art. 26 - Scioglimento
    Lo scioglimento della Cassa potrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci che provvederà alla nomina di un liquidatore.
    Al termine della liquidazione il patrimonio eventualmente residuo dovrà essere devoluto a società di mutuo soccorso in conformità alle disposizioni di legge vigenti all’epoca dello scioglimento.